Art. 1.

      1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, è esaminato, secondo le norme del suo regolamento, da una commissione e, ove previsto, dalla Camera stessa, ed è approvato articolo per articolo e con votazione finale.
      Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
      L'esame dei disegni di legge è deferito a commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, restando attribuita alla Camera l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Il regolamento stabilisce in quali casi anche l'approvazione finale è rimessa alle stesse commissioni.
      In ogni caso, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo ovvero la metà dei componenti della Camera o della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
      La procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale nonché per i trattati internazionali che incidono sui diritti fondamentali dei cittadini o sulle attribuzioni degli organi costituzionali. I disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi, dopo l'esame in commissione, sono sempre sottoposti alla Camera per l'approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

 

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      Le deliberazioni delle commissioni assunte ai sensi del presente articolo non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Il regolamento assicura la pubblicità dei lavori delle commissioni».